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Bollo auto, esenzione con legge 104: cosa c’è da sapere

L’Agenzia delle entrate, chiarisce che in alcuni casi l’esenzione del bollo auto per i disabili in possesso della legge 104, è possibile solo con l’adattamento del veicolo.

In quest’articolo esamineremo in quali casi è dovuto l’adattamento e quali adattamenti adottare.

Per la persona con disabilità accertata,  con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. L’Agenzia specifica che la persona con disabilità, non è necessario che fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

Bollo auto e legge 104 art. 3 comma 3

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014, chiarisce che solo nel caso di  minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (legge n. 104/1992 art. 3 comma 3), ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso.

Bollo auto e adattamento del veicolo

Per le persone con disabilità, con ridotte o impedite capacità motorie, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni: Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione.

Gli adattamenti del veicolo, devono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
  • sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
  • sportello scorrevole
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

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