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Disabilità: articolo 9 del DPCM facciamo chiarezza sul distanziamento sociale

Alla fine il buon senso prevale: in Gazzetta Ufficiale esattamente all’articolo 9 del DPCM recita quello che volevamo sentire da diverso tempo, circa due mesi e mezzo fa. «Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista». Forse ci si è resi conto che in questi mesi non è stato possibile osservarlo quel metro di distanza.

Inoltre, all’articolo 3 comma 2, per l’uso di mascherine: sull’intero territorio nazionale «è fatto obbligo» di usare «protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza». Non sono soggetti all’obbligo «i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti».

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