Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

In cosa consiste
Per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di una detrazione ai fini Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La detrazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Inoltre si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.
Indicazioni utili
l pagamenti vanno effettuati tramite bonifico. La detrazione è ripartita nell’arco di dieci anni; pertanto è possibile consultare la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Le spese detraibili
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscano la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi touch, i computer, le tastiere espanse.
Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 per cui è prevista la detrazione Irpef del 19% e iva al 4%
I vantaggi
Chi esegue interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.
Del 36% invece è la percentuale da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.